Fatturazione elettronica

Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007. 

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. 

Per quanto riguarda questo Ente, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non si potranno più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Al fine di favorire l’attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinchè il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto. 

Segnaliamo quindi, per quanto riguarda il Comune di Pollena Trocchia, gli uffici destinatari della fatturazione elettronica:

 

 

Settore

Uffici

Codice Fatturazione Elettronica

Responsabile

Telefono

1_SETTORE

AA.GG. - TRIBUTI - ECONOMATO

R4ST19

Dott. Enrico Chianese

0818936739

2_SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

VO3HUP

Dott.ssa Anna Paparo

0818936755

3_SETTORE

TECNICO

XG6538

Arch. Antonio Viscardi

0818936758

4_SETTORE

AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI

YX6OPZ

Dott. Maurizio Mollo

0818936730

5_SETTORE

POLIZIA LOCALE

NDUKXD

Com. Giuseppe De Stefano

0818936761

6_SETTORE

CONTENZIOSO

0OY2QB

Dott.ssa Maria Ilaria Bruno

0818936749

 

Cogliamo l’occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l’obbligatorietà dell’indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto.